27 ottobre 2008

CAPITOLO 5 L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

 

  1. Il presupposto

    La fattispecie che da vita all'imposta è solitamente denominata <presupposto>. Il presupposto determina il sorgere dell'obbligazione tributaria.

  2. Imposte dirette e indirette, relai e personali

    Le classificazioni più correnti dell'imposta hanno come riferimento il presupposto.

    Le imposte dirette sono quelle che colpiscono manifestazioni dirette di capacità contributiva (il reddito, il patrimonio)

    le imposte indirette sono tutte le altre (imposte sui consumi, sugli affari, sui trasferimenti). Esse colpiscono manifestazioni indirette di capacità contributiva.

    Le imposte sul reddito sono ulteriormente suddivise in personali e reali, a seconda che nella loro disciplina abbia o no rilievo qualche elemento che attiene alla persona (es.situazione familiare del sogg. Passivo)

    2.1 Imposte istantanee e periodiche

    Il presupposto può essere un fatto istantaneo o un fatto continuativo. Di qui la distinzione tra:

    - imposte istantanee

    - imposte periodiche: Sono periodiche le imposte che hanno come presupposto un insieme di

    fatti che si collocano in un dato arco temporale (periodo d'imposta). Ciascuna imposta

    periodica è determinata dai fatti che si sono verificati nel singolo periodo d'imposta ma ciò

    non significa che i fatti di diversi peridodi non siano collegati: sono numerosi i fatti di

    efficacia pluriennale (ad esempio gli acquisti ammortizzabili) e le connessioni tra un

    periodo e l'altro (es le rimanenze finali)

  3. Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni

    Agevolazioni

    Può essere definita agevolazione ogni previsione che, in deroga a quanto previsto in via ordinaria, riduce il peso dell'imposta. Gli strumenti sono molteplici: esenzioni, deduzioni dalla base imponibile, detrazioni dall'imposta, riduzione di aliquota, regimi sostitutivi, crediti d'imposta.

    Esenzioni

    Le esenzioni sono enunciati normativi che sottraggono all'applicazione del tributo fattispecie che invece sono imponibili in base alla definizione generale del presupposto. La conseguenza di una esenzione è dunque la non applicazione di un imposta.

    Per individuare le fattispecie esenti si possono seguire due criteri:

    - logico: In base a quello logico sono esenzioni tutti i casi che sono in rapporto di deroga

    rispetto alla norma che definisce il presupposto.

    - Nominalistico: In base a quello nominalistico, non possono non essere considerate

    esenzioni quelle che il legislatore qualifica espressamente come tali, quale che sia il

    rapporto logico tra caso esentato e disciplina generale.

    Le esenzioni possono essere:

    - temporanee o permanenti,

    - soggettive (non opera più quando muta la proprietà del cespite) e oggettive(riferite ad un

    cespite, operano anche se muta la proprietà del cespite)

    - operanti ex lege o operanti solo a seguito di istanza di parte o di apposito provvedimento

    esonerativo.

    Esclusioni

    Le esenzioni si differenzano dalle esclusioni perchè costituiscono una deroga alla disciplina generale del tributo, mentre le esclusioni risultano da enunciati con cui il legislatore chiarisce i limiti di applicabilità del tributo, senza derogare a quanto risulta dagli enunciati generali.

  4. Fattispecie sostitutive (regimi fiscali sostitutivi)

    Il legislatore può stabilire, con una norma derogatoria, che talune categorie di fatti siano sottratte all'applicazione dell'imposta, ad esse applicabili, secondo la disciplina ordinaria, e siano assoggettate ad altro, speciale regime, appunto, un <regime fiscale sostitutivo>

  1. Fattispecie assimilate e fattispecie surrogatorie

    - fattispecie assimilate: Vi sono norme che allargano l'ordinario campo di applicazione di un imposta, aggiungendo altre fattispecie imponibili a quelle tipiche. Ciò avviene perchè il legislatore vuole che certi fatti siano assimilati a quelli tipici

    - fattispecie surrogatorie: sono le fattispecie imponibili che il legislatore aggiunge a quelle tipiche al solo fine di impedire ai contribuenti di utilizzare lo strumento previsto dalla fattispecie surrogatoria per fini di elusione.

  2. Fattispecie sovrapposte: sovrimposte e addizionali

    - Sovrimposta: La base imponibile di una imposta (c.d imposta madre), può essere usata

    come fattispecie di un altro tributo (c.d.imposta figlia). L'imposta filgia è denominata

    sovrimposta.

    - addizionale: è un tributo la cui misura è ragguagliata ad una frazione o multiplo di quanto

    dovuto per l'imposta base.

  3. L'obbligazione tributaria

    Effetto principale della fattispecie dell'imposta è l'obbligazione tributaria.

    Il verificarsi della fattispecie non sempre determina, di per se, il sorgere dell'obbligazione tributaria, perchè lo schema tipico di attuazione dei tributi collega l'obbligazione al compimento, da parte dell'ente impositore o dei soggetti passivi, di determinati atti giuridici (dichiarazione, avviso di accertamento)

    L'obbligazione tributaria è un'obbligazione del diritto pubblico e quando la disciplina tributaria presenza delle lacune, l'interprete può colmarle ricorrendo al codice civile, se l'analogia è consentita.

    Essa è consentita quando:

    - la disciplina tributaria presenta lacune in senso tecnico

    - le norme del codice possono essere estese oltre l'ambito del diritto privato

    - le norme del codice sono compatibili con la particolarità del diritto tributario

    L'obbligazione tributaria è un'obbligazione legale: la disciplina dell'obbligazione è tutta stabilita dalla legge.

  4. Base imponibile e aliquota

    L'imposta si calcola applicando un tasso alla base imponibile.

    Presupposto e base imponibile possono essere coincidenti (es il reddito)

    Presupposto è ciò che provoca l'applicabilità di un tributo.(es. Possesso o acquisto di un bene, conseguimento di un reddito ecc..)

    Base imponibile è ciò che determina la misura di un imposta.

    La base imponibile è costituita, nella maggioranza dei casi, da una grandezza monetaria.

    In materia di imposte dirette, la base imponibile è un importo netto, pari a che residua dopo aver applicato al reddito lordo tutte le deduzioni e riduzioni previste.

    Nelle imposte indirette la base imponibile varia da tributo a tributo: è in molti casi una somma algebrica di elementi positivi e negativi, in altri casi, è un importo unitario, senza deduzioni.

    Se gli elementi della base imponibile non sono entità monetarie, ma beni o servizi, sarà necessario determinare il valore normale, se sono cose, saranno misurate secondo le loro unità di misura o peso, o considerate nelle loro unità (es. le accise sugli oli minerali, sul gas ecc.)

    L'imposta si calcola applicando un tasso alla base imponibile.

    Il tasso può essere fisso o variabile. Si ha il primo quando l'imposta è predeterminata in una somma fissa (es imposta di registro, imposta da bollo ecc..). Il sistema prevalente è pero' quello del tasso variabile, costituito, quando la base imponibile è una grandezza monetaria, da un'aliquota (cioè una percentuale dell'imponibile) che può essere fissa o progressiva.

3 commenti:

  1. ciao Martadella non è che avresti i riassunti dei successivi capitoli di diritto tributario? se ce li hai sei una grande perchè mi salveresti visto che ho l esame la settimana prossima, ma in ogni caso sei una grande. ciao

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  2. ciao pricipe de curtis mi disp ma ormai temo di non avere più nulla... mi sono laureata nel marzo del 2009! cmq grazie x la grande e domanki a casa ci guardo!!

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