27 ottobre 2008

CAPITOLO 5 L'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

 

  1. Il presupposto

    La fattispecie che da vita all'imposta è solitamente denominata <presupposto>. Il presupposto determina il sorgere dell'obbligazione tributaria.

  2. Imposte dirette e indirette, relai e personali

    Le classificazioni più correnti dell'imposta hanno come riferimento il presupposto.

    Le imposte dirette sono quelle che colpiscono manifestazioni dirette di capacità contributiva (il reddito, il patrimonio)

    le imposte indirette sono tutte le altre (imposte sui consumi, sugli affari, sui trasferimenti). Esse colpiscono manifestazioni indirette di capacità contributiva.

    Le imposte sul reddito sono ulteriormente suddivise in personali e reali, a seconda che nella loro disciplina abbia o no rilievo qualche elemento che attiene alla persona (es.situazione familiare del sogg. Passivo)

    2.1 Imposte istantanee e periodiche

    Il presupposto può essere un fatto istantaneo o un fatto continuativo. Di qui la distinzione tra:

    - imposte istantanee

    - imposte periodiche: Sono periodiche le imposte che hanno come presupposto un insieme di

    fatti che si collocano in un dato arco temporale (periodo d'imposta). Ciascuna imposta

    periodica è determinata dai fatti che si sono verificati nel singolo periodo d'imposta ma ciò

    non significa che i fatti di diversi peridodi non siano collegati: sono numerosi i fatti di

    efficacia pluriennale (ad esempio gli acquisti ammortizzabili) e le connessioni tra un

    periodo e l'altro (es le rimanenze finali)

  3. Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni

    Agevolazioni

    Può essere definita agevolazione ogni previsione che, in deroga a quanto previsto in via ordinaria, riduce il peso dell'imposta. Gli strumenti sono molteplici: esenzioni, deduzioni dalla base imponibile, detrazioni dall'imposta, riduzione di aliquota, regimi sostitutivi, crediti d'imposta.

    Esenzioni

    Le esenzioni sono enunciati normativi che sottraggono all'applicazione del tributo fattispecie che invece sono imponibili in base alla definizione generale del presupposto. La conseguenza di una esenzione è dunque la non applicazione di un imposta.

    Per individuare le fattispecie esenti si possono seguire due criteri:

    - logico: In base a quello logico sono esenzioni tutti i casi che sono in rapporto di deroga

    rispetto alla norma che definisce il presupposto.

    - Nominalistico: In base a quello nominalistico, non possono non essere considerate

    esenzioni quelle che il legislatore qualifica espressamente come tali, quale che sia il

    rapporto logico tra caso esentato e disciplina generale.

    Le esenzioni possono essere:

    - temporanee o permanenti,

    - soggettive (non opera più quando muta la proprietà del cespite) e oggettive(riferite ad un

    cespite, operano anche se muta la proprietà del cespite)

    - operanti ex lege o operanti solo a seguito di istanza di parte o di apposito provvedimento

    esonerativo.

    Esclusioni

    Le esenzioni si differenzano dalle esclusioni perchè costituiscono una deroga alla disciplina generale del tributo, mentre le esclusioni risultano da enunciati con cui il legislatore chiarisce i limiti di applicabilità del tributo, senza derogare a quanto risulta dagli enunciati generali.

  4. Fattispecie sostitutive (regimi fiscali sostitutivi)

    Il legislatore può stabilire, con una norma derogatoria, che talune categorie di fatti siano sottratte all'applicazione dell'imposta, ad esse applicabili, secondo la disciplina ordinaria, e siano assoggettate ad altro, speciale regime, appunto, un <regime fiscale sostitutivo>

  1. Fattispecie assimilate e fattispecie surrogatorie

    - fattispecie assimilate: Vi sono norme che allargano l'ordinario campo di applicazione di un imposta, aggiungendo altre fattispecie imponibili a quelle tipiche. Ciò avviene perchè il legislatore vuole che certi fatti siano assimilati a quelli tipici

    - fattispecie surrogatorie: sono le fattispecie imponibili che il legislatore aggiunge a quelle tipiche al solo fine di impedire ai contribuenti di utilizzare lo strumento previsto dalla fattispecie surrogatoria per fini di elusione.

  2. Fattispecie sovrapposte: sovrimposte e addizionali

    - Sovrimposta: La base imponibile di una imposta (c.d imposta madre), può essere usata

    come fattispecie di un altro tributo (c.d.imposta figlia). L'imposta filgia è denominata

    sovrimposta.

    - addizionale: è un tributo la cui misura è ragguagliata ad una frazione o multiplo di quanto

    dovuto per l'imposta base.

  3. L'obbligazione tributaria

    Effetto principale della fattispecie dell'imposta è l'obbligazione tributaria.

    Il verificarsi della fattispecie non sempre determina, di per se, il sorgere dell'obbligazione tributaria, perchè lo schema tipico di attuazione dei tributi collega l'obbligazione al compimento, da parte dell'ente impositore o dei soggetti passivi, di determinati atti giuridici (dichiarazione, avviso di accertamento)

    L'obbligazione tributaria è un'obbligazione del diritto pubblico e quando la disciplina tributaria presenza delle lacune, l'interprete può colmarle ricorrendo al codice civile, se l'analogia è consentita.

    Essa è consentita quando:

    - la disciplina tributaria presenta lacune in senso tecnico

    - le norme del codice possono essere estese oltre l'ambito del diritto privato

    - le norme del codice sono compatibili con la particolarità del diritto tributario

    L'obbligazione tributaria è un'obbligazione legale: la disciplina dell'obbligazione è tutta stabilita dalla legge.

  4. Base imponibile e aliquota

    L'imposta si calcola applicando un tasso alla base imponibile.

    Presupposto e base imponibile possono essere coincidenti (es il reddito)

    Presupposto è ciò che provoca l'applicabilità di un tributo.(es. Possesso o acquisto di un bene, conseguimento di un reddito ecc..)

    Base imponibile è ciò che determina la misura di un imposta.

    La base imponibile è costituita, nella maggioranza dei casi, da una grandezza monetaria.

    In materia di imposte dirette, la base imponibile è un importo netto, pari a che residua dopo aver applicato al reddito lordo tutte le deduzioni e riduzioni previste.

    Nelle imposte indirette la base imponibile varia da tributo a tributo: è in molti casi una somma algebrica di elementi positivi e negativi, in altri casi, è un importo unitario, senza deduzioni.

    Se gli elementi della base imponibile non sono entità monetarie, ma beni o servizi, sarà necessario determinare il valore normale, se sono cose, saranno misurate secondo le loro unità di misura o peso, o considerate nelle loro unità (es. le accise sugli oli minerali, sul gas ecc.)

    L'imposta si calcola applicando un tasso alla base imponibile.

    Il tasso può essere fisso o variabile. Si ha il primo quando l'imposta è predeterminata in una somma fissa (es imposta di registro, imposta da bollo ecc..). Il sistema prevalente è pero' quello del tasso variabile, costituito, quando la base imponibile è una grandezza monetaria, da un'aliquota (cioè una percentuale dell'imponibile) che può essere fissa o progressiva.

CAPITOLO 4 I PRINCIPI

  1. Il dovere di concorrere alla spesa pubblica             L'art 53 della costituzione dice <tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva>. Il dovere di concorrere alle spese è uno dei doveri di solidarietà sanciti dall'art 2 della costituzione <tutti i cittadini sono tenuti all'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale>
  2. Il principio di capacità contributiva

    I tributi possono fondarsi sul principio del beneficio o sul principio di capacità contributiva. Il primo implica che le spese pubbliche siano finanziate da chi ne fruisce (es.tasse), il secondo che le imposte siano poste a carico di chi ha attitudine a contribuire.

    Capacità contributiva significa capacità economica.

    2.1 Nozione soggettiva e oggettiva di capacità contributiva

    L'orientamento garantista adotta una nozione soggettiva di capacità contributiva che si configura come la effettiva idoneità di un contribuente a far fronte al dovere tributario manifestata da indici concretamente rivelatori di ricchezza

    Nella giurisprudenza si può riscontrare un'evoluzione del concetto di capacità contributiva da più rigoroso a meno rigoroso, si passa ad una concezione più elastica, di natura oggettiva: qualsiasi fatto economico appare indice di capacità contributiva.

    2.2 Indici diretti e indiretti e minimo imponibile

    Vi sono indici direti e indiretti di capacità contributiva. Fatto direttamente espressivo di c.c. È il reddito complessivo delle persone fisiche, al netto di spese di produzione e ammettendo la deduzione di particolari oneri (familiari e personali)

    Insieme con il reddito sono considerati indici diretti il patrimonio e gli incrementi di valore del patrimonio. Sono invece indici indiretti: il consumo, gli affari e i trasferimenti di beni.

    Non è indice di capacità contributiva un reddito minimo (che permetta di soddisfare appena i bisogni essenziali)

  3. Il requisito di effettività

    è dato risalto all'esigenza che il collegamento tra fatto rivelatore di capacità contributiva e tributo sia effettivo e non apparente o fittizio

    3.1. Il requisito di attualità

    La capacità contributiva deve essere attuale. Il tributo deve essere correlato ad una capacità contributiva attuale

    Secondo la riurisprudenza costituzionale, i tributi retroattivi sono costituizionalmente legittimi se colpiscono fatti del passato che, in base ad una verifica da compiersi volta per volta, esprimano una capacità contributiva ancora attuale.

    L'irretroattività è un principio generale dell'ordinamento

    Il requisito di effettività impedisce al legislatore anche di imporre pagamenti anticipati di tributi che si collegano a presupposti d'imposta che si verificheranno in futuro. Il legislatore può dunque imporre pagamenti anticipati rispetto al presupposto, ma è necessario:

    -che la fattispecie cui si collega il prelievo anticipato non sia del tutto avulsa dal presupposto

    - che l'obbligo di versamento non sia incondizionato

    - che siano previsti meccanismi di riequilibrio

  4. Obblighi dei terzi

    Il tributo deve essere posto a carico di chi realizza il presupposto.

    Vi sono delle norme che pongono obblighi a carico di soggetti diversi da coloro cui è imputabile il presupposto. Ciò è ammesso se il terzo sia posto in grado di far ricadere l'onere economico del tributo su chi ne realizza il presupposto.

    Il principio di capacità contributiva riguarda la disciplina sostanzaile dei tributi (presupposto, base imponibile, aliquota, soggetti passivi, ...), non le norme formali (procedimentali e processuali)

    Capacità contribuitva e Tributi commutativi

    Secondo la Corte, l'art 53 non è criterio di riparto di tutte le spese pubbliche ma soltanto di quelle indivisibili, opera rispetto alle imposte, non rispetto ai tributi cc.dd. Commutativi. La garanzia costituzionale pero' può venir meno solo per i servizi pubblici non essenziali, Spesa pubblica , nell'art 53 è dunque sia quella relativa a servizi indivisibili sia quella relativa a servizi essenziali anche se divisibili.

  5. Capacità contributiva, uguaglianza e ragionevolezza

    Dall'art 53 della costituzione, unito con l'art 3, discende il principio di eguaglianza tributaria: a situazione uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e correlativamente,a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale.

    Tassazione uguale di situazioni uguali sotto il profilo della capacità contributiva, trattamenti diseguali dove la capacità contributiva è diversa, spetta al legislatore, nella sua discrezionalità, stabilire se due situazioni sono uguali o diverse, ma la corte può sindacare le scelte discrezionali del legislatore se queste sono irragionevoli, ossia quando sono irragionevoli trattamenti differenziati di situazioni uguali o trattamenti uguali di situazioni diverse. Non possono esservi trattamenti differenti per ragioni discriminatorie(razza, sesso, religione...)

  6. ....

    6.2. Principio di uguaglianza e agevolazioni fiscali

    Il legislatore può concedere agevolazioni se il trattamento differenziato trova giustificazione in una norma costituzionale (es la cultura, la famiglia, la salute, lo sport, il lavoro, la scuola ecc..)

    Secondo la giurisprudenza costiituzionale, le norme agevolative sono norme di deroga rispetto al regime ordinario e derivano da scelte legislative discrezionali, che possono essere censurate dalla corte solo se sono irragionevoli.

  7. Il principio di progressività

    L'art 53 della costituzione recita: “il sistema tributario è informato a criteri di progressività”

  8. Tutela dell'interesse fiscale e diritti inviolabili

    L'interesse fiscale è un valore costituzionale che legittima le norme che tutelano il fisco. La tutela costituzionale dell'interesse fiscale non deve ledere i diritti inviolabili di cui all'art2 della costituzione, e il diritto di difesa. L'interesse del cittadino alla tutela e alla difesa e quello generale della comunità alla riscossione dei tributi devono essere armonicamente coordinati.

CAPITOLO 3 INTERPRETAZIONE E INTEGRAZIONE

  1. Difficoltà interpretative delle leggi tributarie

    1 -Il diritto tributario è definito polisistematico, perchè ad esso <afferiscono produzioni normative non coordinate e spesso inquadrate in microsistemi settoriali che rendono difficile l'individuazione di principi generali

    2 -Vi è iperlegificazione e instabilità nel diritto tributario

    3 -Vi è emanazione frequente di legge a termine

    4 -Quando vengono emanate nuove norme, l'intervento deve tenbere conto di testi normativi preesistenti, nei quali le nuove norme si inseriscono con aggiunte, cancellazioni, sostituzioni. Non sempre è rispettato il canone secondo il quale “i richiami di altre disposizioni in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.”

    5 -le leggi tributarie richiedono la conoscenza di nozioni e discipline in materia finanziaria a cui spesso gli interpreti sono estranei

  2. Le dottrine fiscali dell'interpretazione e l'autonomia del diritto tributario

    Con riguardo alle leggi tributarie sostanziali vi sono state dottrine autonomistiche e dottrine antiautonomistiche. Le prime danno risalto all'esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma giuridica, le seconde intendono tutelare la certezza del diritto. L'interprete deve considerare la ratio legis del tributo ossia deve essere inanzitutto individuato il fenomeno economico espressivo di capacità contributiva, che il legislatore ha avuto di mira e che esprime la ratio del tributo. Ogni interpretazione deve essere coerente con la ratio del tributo.

  3. L'interpretazione letterale e Gerarchia

    L'interprete si avvale di quattro mezzi: l'elemento letterale, l'elemento logico-sistematico, l'elemento storico, l'elemento teleologico.

    Il primo elemento da tenere in considerazione è il dato letterale, che pone problemi di vario tipo per quanto riguarda l'uso e il significato dei termini. Il significato tecnico in diritto tributario prevale su quello corrente.

    Dove la lettera della legge è vaga, ambigua, l'interprete deve servirsi di altri elementi o strumenti, dove non ci sono vincoli si affermano le ideologie dell'interpretazione. Esse oscillano tra due poli: da un lato quelle fedeli alla lettera della legge, dall'altro quelle più sensibili alla ratio della legge. La giurisprudenza segue un procedimento per gradi : criterio letterale, solo quando la lettera non è chiara si fa ricorso ad altri criteri.

    3.1 I termini mutuati dal diritto privato

    Quando la norma tributaria descrive la propria fattispecie usando termini di altri settori dell'ordinamento , quel termine assume il significato che ha nel settore da cui proviene.

    3.2. Le convenzioni internazionali

    I trattati devono essere interpretati secondo buona fede, alla luce del contesto, dell'oggetto e dello scopo. Se I trattati sono redatti in più lingue fa fede ciascuno dei testi autentici. Se appaiono differenze fra i testi bisogna adottare il significato che avvicina meglio i diversi testi. Se vi sono termini con significati non coincidenti, l'interprete deve tenere conto delle diverse versioni perchè tutte fanno ugualmente fede, ma esse devono essere interpretate in maniera uniforme.

  4. L'interpretazione adeguatrice

    Dall'ordinamento gerarchico delle fonti deriva il principio per cui nell'interpretare un testo normativo si deve privilegiare l'interpretazione conforme al testo gerarchicamente sovraordinato. (i testi dei decreti devono essere interpretati in modo tale da essere conformi alle leggi di delega, i regolamenti devono essere interpretati in modo da essere conformi alle norme di legge, le leggi alla costituzione e alle norme comunitarie, le norme comunitarie al trattato ecc..)

  5. ....

  6. Testi interpretativi

    I testi giuridici normativi sono cosa diversa dai testi interpretativi. L'interpretazione viene detta dottrinale ( quella degli articoli di riviste, note di sentenza, manuali. Sovente è contra fiscum), l'interpretazione giurisprudenziale, l'interpretazione forense (atti difensivi, pareri, che muta a seconda dell'interesse del cliente) e quella autentica (legislatore) che dovrebbe essere imparziale e senza secondi fini.

    6.1. Le leggi interpretative

    Anche il legislatore si fa interprete, quando, data una disposizione di dubbio significato, ne impone una determinata intrpretazione. Le leggi interpretative riguardano di solito una disposizione di incerto significato dove il legislatore, dettando una norma interpretativa impone una determinata interpretazione. Il testo interpretato resta immutato, in quantole leggi interpretative non sostituiscono le disposizioni interpretate ma vi sono due disposizioni coesistenti. Le disposizioni interpretative sono retroattive. se la norma si qualifica come interpretativa ma detta una interpretazione non riconducibile a una delle alternative desumibili dal testo della disposizione interpretata allora è innovativa e non può essere retroattiva.

    L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica

    6.2 Le circolari interpretative

    L'amministrazione svolge quotidianamente opera di applicazione e quindi interpretazione. Di solito, all'emanazione di una nuova legge, l'Amministrazione finanziaria fa seguire una circolare, con la quale ne illustra agli uffici feriferici i significati. Le circolari sono atti interni all'amministrazione e non sono fonti di diritto, non sono vincolanti nell'ordinamento giuridico generale, ma solo all'interno dell'ordinamento amministrativo.

  7. L'integrazione mediante norme di rivio e mediante analogia

    Vi sono nel diritto tributario, da distinguere insieme di norme autonome e insiemi di norme non autonomi.

    I settori non autonomi sono settori speciali rispetto ad altre parti dell'ordinamento: ciò che non è previsto dalle norme tributarie è regolato dalle norme del settore generale, di cui il settore speciale fa parte.

    Vi sono casi in cui la disciplina di un settore del diritto tributario è integrata da una norma di rinvio. (es diritto processuale tributario è disciplinato da un testo che rinvia espressamente al codice di proceduta civile)

    Quando il testo di legge non fornisce all'interprete la disciplina espressa del caso si ha una lacuna e quindi un problema di integrazione. Lo strumento per sanare la lacuna di portata generale pè l'analogia.

    Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizionesi ha riguardo a casi simili o materie analoghe”, (analogia legis)se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato(analogia juris)”

    L'analogia è vietata per leggi penali

    Discipline tributarie non integrabili analogicamente

    Le fattispecie imponibili sono solo quelle indicate espressamente dal legislatore, non sono ammesse aggiunte. Le norme tributarie impositrici non possono essere integrate analogicamente perchè non presentano lacune in senso tecnico. Inoltre non possono essere integrate le corrispondenti norme sanzionatorie.

    Non è ammessa integrazione per le norme che stabiliscono esenzioni e agevolazioni

    E' dunque vietata analogia per le norme che indicano che cosa è tassabile e chi è debitore d'imposta.

    Discipline tributarie integrabili analogicamente

    Può esserci analogia per norme sui procedimenti, norme processuali, norme che indicano in che modo deve avvenire la tassazione o in materia di disciplina dell'obbligazione tributaria, lacune c.c.d.d. Tecniche. In materia di decadenza, di prescrizione, di solidarietà, la legge tributaria è integrata dal codice civile.

Capitolo 2

LE FONTI

  1. Art. 23 della costituzione

    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”

    - C'è una riserva relativa di legge--> relativa perchè occorre che le prestazioni imposte

    abbiano una base legislativa. Non è necessario che sia tutto regolato dalla legge.

    - l'ambito di applicazione dell'art 23 Comprende sia le prestazioni in senso formale, imposte

    con atto autoritativo, sia le imposizioni in senso sostanziale, ossia quando l'obbligazione

    pur nascendo da un contratto costituisca corrispettivo di un servizio pubblico, che soddisfi

    un bisogno essenziale e sia reso in regime di monopolio.

    - Il termine usato “legge” indica sia la legge, sia i decreti e gli atti aventi forza di legge

  2. Leggi dello stato

    Sono le principali fonti del diritto tributario in ossequio dell'art.23

    Le leggi tributarie non possono essere approvate con la legge di bilancio

    Le leggi tributarie non possono essere abrogate con referendum popolari

    1. I decreti legge e i decreti legislativi

    - Il governo può emanare decreti con forza di legge. Il governo può adottarli in “casi straordinari di necessità ed urgenza” ed essi devono essere convertiti in legge dal parlamento entro 60 giorni, altrimenti decadono ex tunc DECRETI LEGGE

    - Il parlamento può delegare al governo l'esercizio della funzione legislativa “con determinazione dei principi e dei criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti” DECRETI LEGISLATIVI

    2.2. Testi unici

    E' una fonte caratterizzata da un particoolare contenuto ossia la riunificazione in un unico testo di norme contenute in leggi diverse. Dal punto di vista formale abbiamo t.u. Contenuti in leggi, decreti o regolamenti, dal punto di vista del contenuto abbiamo t.u. Compilativi o innovativi (apporto di modifiche per coordinare il contenuto e per eliminare contrasti)

  1. Regolamenti

    Anche il governo e le altre autorità amministrative hanno potestà normativa: i regolamenti, che nella gerarchia delle fonti sono subordinati alle leggi, quindi se si trovano in contrasto con esse possono essere annullati o disapplicati.

    - regolamenti governativi: sono deliberati dal consiglio dei ministri, dopo aver sentito il parere del consiglio di stato e sono emanati dal presidente della repubblica. Il ghoverno dispone di una potesta regolamentare generale, esercitabile anche senza autorizzazione legislativa.

    - regolamenti delegati: il governo è titolare di potestà legislativa nelle materie non coperte da riverva di legge assoluta, previa autorizzazione legislativa.

    - regolamenti ministeriali: sono adottati nelle materie di competenza di un singolo monistro, se la materia è di competenza di più ministri si chiamano regolamenti interministeriali

    IN DIRITTO TRIBUTARIO

    Posso aversi in tale materia, dato che il diritto tributario è coperto da riserva di legge relativa:

    - regolamenti esecutivi, cioè che disciplinano l'esecuzione delle leggi e dei decreti

    - regolamenti delegati: che sono ammessi solo in base ad una norma espressa.

  2. Riparto della potestà legislativa titolo V della costituzione

    Allo stato è attribuita in via esclusiva la potestà di disciplinare il sistema tributario e di stabilire i principi fondamentali.

    Le regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia di “ coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” “nei limiti dei principi fondamentali” stabiliti con legge dello Stato.

    4.1. Competenza legislativa in materia di tributi regionali

    La potestà legislativa in materia tributaria alle regioni è ammessa dall'art 23 coordinato

    con l'art 119: le regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con

    la costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

    4.2 Competenza legislativa in materia di tributi locali

    Gli ebnti locali non avendo potestà legislativa possono disciplinare con regolamenti i tributi propri, ma in via secondaria, con norme attuative o integrative di leggi statali e regionali.

  3. I regolamenti delle province e dei comuni

    Le regioni hanno potestà regolamentare generale, possono emanare regolamenti in materia di tributi, le province e i comuniposso emanare regolamenti con oggetto entrate tributarie

  4. Le convenzioni internazionali

    nel diritto internazionale pubblico vi sono norme con oggetto tributario. Esse sono il prodotto di apposite convenzioni la cui ratifica, deve essere autorizzata con la legge.

    Con effetto della legge che autorizza la ratifica le norme delle convenzioni divengono interne.

    Le norme di convenzioni internazionali vengono sopra le leggi dello stato percui una norma di legge in contrasto con una norma di convenzioni internazionali è incostituzionale.

    In materia tributaria le convenzioni internazionali riguardano i dazi, la doppia imposizione dei redditi, dei patrimoni e delle successioni, la collaborazione tra autorità contro l'evasione, elusione internazionale.

  5. Le fonti comunitarie

    L'ordinamento comunitario trae origine dal trattato di roma seguito da altri trattati. I trattati sono alla base del diritto comunitario, poi vi sono i regolamenti , le direttive e le decisioni. Nella gerarchia delle fonti le norme comunitarie sono ad un gradino più elevato delle norme interne.

    - i regolamenti comunitari sono l'equivalente delle leggi. Hanno portata generale, nel senso che si rivolgono a categorie di destinatari astratte , sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili negli ordinamenti degli stati membri. Producono effetti immediati nei confronti dei soggetti del diritto interno. Gli stati non possono emanare norme per intrrodurre i regolamenti comunitari e neppure norme riproduttive del regolamento in quanto occulterebbero la natura comunitaria delle norme.

    - le direttive, vincolano gli stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, mentre è rimessa alla discrezioanlità dei singoli stati l'adozione di strumenti e mezzi per raggiungerlo. Non hanno portata generale ma si rivolgono a det. Stati membri. Non sono direttamente applicabili ma è necessario che gli stati adottino norme di recepimento (Sono dir. Applicabili solo le disp. Che impongono solo obblighi negativi)

    - le decisioni sono atti comunitari che riguardano casi specifici, sono simili ai provvedimenti amministrativi, hanno effetto diretto e sono obbligatorie per i destinatari a cui si indirizzano.

  6. Efficacia delle norme tributarie nel tempo

    Le leggi, dopo l'approvazione parlamentare e la promulgazione da parte del presidente del consiglio, sono pubblicate sulla gazzetta ufficiale ed entrano in vigore a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione.

    Bisogna distinguere l'entrata in vigore dall'efficacia nel tempo. Di solito coincidono ma vi sono casi in cui invece l'entrata in vigore indica che la legge è perfeetta è va applicata, ma l'efficacia nel tempo è differita o retroagisce.

    I decreti legge hanno efficacia dal giorno della pubblicazione e perdono efficacia (ex tunc) se non sono convertiti in legge.

    La regola generale delle leggi è irretroattività.

    I regolamenti possono essere retroattivi solo se una norma di legge lo consente.

    Una volta individuato il momento in cui una legge diventa efficace può essere dubbio quale sia il trattamento giuridico di fatti o situazioni che avvengono in parte sotto limpero di una legge, in parte sotto un'altra. Il legislatore risolve il problema con norme dette di <diritto transitorio>

    Le norme procedimentali sono norme di <applicabilità immediata> , si applicano cioè anche ai procedimenti in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, relativi a fatti accaduti nel passato

    .

    8.1. Cessazione di efficacia delle norme tributarie

    Le leggi cessano di essere efficaci quando: sono abrogate, sono dichiarate incostituzionali, scade il termine previsto (in caso di norme temporanee)

    - Abrogazione: può avvenire in tre modi: dichiarazione espressa del legislatore, incompatibilità tra una norma vecchia e una nuova, perchè la nuova legge regola per intero la materia della legge precedente, per referendum (non ammesso pero' per le leggi tributarie)

    Con l'abrogazione l'efficacia della legge cessa ex tunc: essa continua pero' a regolare i fatti avvenuti nell'arco temporale dalla sua entrata in vigore all'abrogazione

    - la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare l'efficacia ex tunc perciò dopo la pronuncia della corte costituzionale la legge giudicata illegittima è da considerarsi come mai esistita. Per regola generale le imposte riscosse per norma giudicata incostituzionale debbono essere risarcite.

  7. Efficacia delle norme tributarie nello spazio

    La legge tributaria esplica i suoi effetti in tutto il territorio nazionale e solo entro tale ambito. Essa si applica a tutti i presupposti che si verificano nel territorio politico dello stato. Non può avere efficacia oltre tale territorio, in quanto al di fuori valgono le leggi tributarie degli altri stati.

    la localizzazione del presupposto dell'imposta nei territori dello stato è rilevante ma vi sono certe imposte che prescindono dalla territorialità dando rilievo ad altri elementi (ad es. di natura personale)

Ecco che schifezze sto studiando.....

CAPITOLO 1 GLI ISTITUTI

  1. Nozione di tributo

    Il tributo è un'entrata coattiva, ossia un entrata la cui obbligatorietà è imposta con un atto dell'autorità.

    Comporta il sorgere di un'obbligazione (perciò si distingue per esempio da altri istituti come l'esproprio)

    Determina il sorgere di un obbligazione con effetti definitivi ( si distingue perciò dai prestiti forzosi)

    Il fatto generatore del tributo è un fatto economico (si distingue perciò dalle sanzioni pecuniarie il cui fatto generatore è un illecito)

    la finalità del tributo è di procurare un entrata all'ente pubblico, è una finalità fiscale.

    IN DEFINITIVA

    Il tributo è una prestazione obbligatoria imposta, collegata ad un fatto economico, che attua il concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica.

  2. Tributo: imposta, tassa, contributo

    - L'imposta è il tributo per eccellenza, il suo presupposto è un fatto o un atto del soggetto passivo a cui sono estranei l'ente e l'attività pubblica (Es. conseguimento di un reddito)

    - la tassa si distingue dall'imposta perchè il suo presupposto è un atto o un'attività dell'ente pubblico (emanazione di un provvedimento, prestazione di un pubblico servizio ecc..)

    - il contributo è quel particolare tipo di tributo che ha come presupposto il beneficio che talune categorie di soggeti ritraggono dall'esecuzione di un opera pubblica destinata, di per se, alla collettività in modo indistinto.

  3. Nozione allargata di tributo

    La giurisprudenza considera tributarie tutte le prestazioni imposte in via coattiva, e quindi senza il consenso del soggetto passivo, che non rappresentino il corrispettivo privatistiico di una prestazione dell'ente impositore

  4. Diritto tributario: autonomia e ripartizioni interne.

    Il diritto tributario è quella parte dell'ordinamento che disciplina i tributi. Fa parte del diritto finanziario che a sua volta fa parte del diritto amministrativo.

    Nell'insieme di norme che regolano un tributo possiamo distinguere una disciplina sostanziale e una disciplina formale.

    - La disciplina sostanziale comprende norme che disciplinano il presupposto, i soggetti passivi, la misura, le esenzioni, i crediti d'imposta ecc..--> E' un corpo normativo autonomo

    - La disciplina formale comprende norme che disciplinano l'attuazione dei tributi --> l'autonomia qui è meno netta rispetto agli altri settori dell'ordinamento.

    Infine vi sono norme di altri settori dell'ordinamento che hanno oggetto tributario: Norme costituzionali, comunitarie, civilistiche, processuali.....

STAVO RIFLETTENDO....

Immagine mappa
Che cos'è l'Italia?? é tutta particolare, è l'eccezione che conferma la regola, il quadrifoglio in un prato, la pecora nera...

PERO' è ANCHE BELLISSIMA, è la terra in cui sono nata, non posso dimenticarlo!

Io ci appartengo, e per quanto possa andare via, mi manca sempre!

Bhe cmq non fate caso alla mia pazzia....  dovrei studiare mate, diritto tributario, è invece sto qui a sprecare tempo.... ora cmq lo pubblico, magari a qualcuno potrebbe servire....

23 ottobre 2008

Che noia super-cosmica

Ciao.... sn qui in casa da sola... dovrei studiare diritto tributario, mate, fare i letti, pulire... zero voglia di fare tutto.... non so perchè. Una volta ero piena di progetti, sogni, ora forse perchè sto crescendo mi sento così disillusa. Quest'estate ho fatto uno stage che mi ha fatto capire come funziona il mondo del lavoro.... ora purtroppo pero' sono a casa in attesa di dare sti fottutissimi esami di merda che mi fanno schifo ma devo darli per forza.... Vi giuro farei la potatrice di piante piottosto che studiare la differenza tra sostituzione a titolo di acconto e sostituzione a titolo di imposta.... bleah... Ora pero' sono le due e 10 e avevo promesso a me stessa che alle 2 e 15 mi mettevo a studiare... quindi vado.... Menomale che almeno a forza di stare in casa ho imparato a cucinare. Oggi ho fatto i tagliolini allo scoglio e l'insalata di tonno, cipolle e fagioli. Buoni! Stasera è il comple di mia nonna lilli che compie 73 anni!!!!! AUGURI!!!

2 ottobre 2008

capri è stupenda....

mi sento male mi manca...

ciao a tutti, stasera mi è venuta voglia così per caso di andare su internet e cercare ciminà, il paese di origine di mia nonna.... l'ho trovato e mi è venuta una forte, forte, forte nostalgia! è come se improvvisamente e troppo tardi mi fossi accorda di essere per metà calabrese. Si proprio così. Io essendo cresciuta con un odio e un astio fortissimo verso mia mamma, è come se avessi fatto finta di non appartenere a quelle terre. Purtroppo mia mamma e mia nonna non erano esattamente due persone solari e calme bensì aspre e selvatiche e io abituata ai miei nonni paterni, dolci e coccoloni, sono cresciuta rinnegando le mie origini. Mai mia mamma mi ha parlato delle sue origini. Mio nonno e morto giovane e mia nonna era più intenta a raccontarmi come avesse educato i loro figli piuttosto che della terra da dove proveniva. Solo negli ultimi periodi quando era malata io avevo fame di conoscenza ma ormai era troppo tardi, non potro' mai più andare in calabria con lei. Sono stata una stronza e non mi perdonerò mai il fatto di averla trattata male e con tutti sacrifici che ha fatto lei per noi a crescerci non l'ho seguita nella morte. Non andavo a trovarla all'ospedale, restavo a casa, ma era mia mamma che mi diceva così e lei avrà sicuramente pensato che non le volevamo bene. Mia mamma poi ora mi ha fatto incazzare perchè è un lupo solitario e non vuole fare pranzi con i miei suoceri e io così non posso avere rapporti ma perchè fa così????? cosa le costa fare un pranzo qui con loro, abbiamo una casa grandissima.... ora mi impunto e a novembre voglio fare un pranzo qui. Vitello tonnato, pasta al forno, pollo arrosto con le patate..... basta.... ora mi sono sfogata. avrei altre mille cose da dire e di cui parlare ma non ho più voglia perchp parlarne mi fa male. Molto male. Spero che il futuro mi riserverà felicità e spero che mia nonna si alassù e mi senta...